Istituti della legge 3/2012
Liquidazione controllata del patrimonio
La Liquidazione Controllata (che prima del Codice della Crisi aveva il nome di liquidazione del patrimonio) prevede il soddisfacimento dei creditori attraverso la vendita di tutto il patrimonio mobile e/o immobile del debitore.
Accettata la domanda, il giudice nomina di un liquidatore, il cui compito è quello di liquidare tutto il patrimonio del debitore (con qualche eccezione).
Durante la procedura, i beni mobili e immobili del debitore sono amministrati dal liquidatore.
Il denaro ricavato dalla liquidazione viene messo a disposizione dei creditori per il saldo del debito contratto dal debitore.
A questa procedura possono accedervi sia i consumatori, che hanno contratto debiti personali, che le attività d’impresa, che hanno contratto debiti per l’attività.
La procedura di Liquidazione Controllata ha una durata di 4 anni.
A seguito della vendita del patrimonio, e decorsi i 4 anni, il debitore sarà considerato esdebitato, ovvero non più in debito verso i creditori, anche se il ricavato della vendita è inferiore al debito.
Nella procedura di liquidazione controllata, sono compresi:
- Beni immobili e mobili;
- Crediti;
- Redditi.
Dalla procedura di liquidazione, invece, sono esclusi:
- Crediti impignorabili;
- Crediti alimentari;
- Stipendi, pensioni e salari;
- Guadagni, nei limiti di quanto occorre al debitore per il mantenimento di sé e della famiglia.
Non è possibile partecipare alla liquidazione controllata nel caso nei 5 anni precedenti ci si sia avvalsi delle procedure previste dalla Legge 3/12 per il sovraindebitamento.
La procedura si applica a qualunque tipologia di debito, e non richiede il consenso dei creditori.
Inoltre, il debitore potrà vendere la propria casa anche se sotto ipoteca e, in alcuni casi, anche se la casa è già all’asta.
Notiamo dunque come, nel caso l’immobile del debitore sia sottoposto ad esecuzione immobiliare, sia particolarmente efficacie questa procedura, in quanto si rende disponibile il ricavato a tutti i creditori, e non solo a che ha sottoposto l’immobile ad esecuzione.
Al termine della procedura, se soddisfatti i requisiti, il debitore potrà ottenere l’esdebitazione verso tutti i creditori.